dell’ASSOCIAZIONE
TELEFONO AZZURRO ROSA
ONLUS

ARTICOLO 1
E’ costituita con sede Nazionale in Brescia Via San Zeno n° 174 l’Associazione denominata TELEFONO AZZURRO ROSA ONLUS.
Potranno essere istituite sedi secondarie solo dopo che il Consiglio Direttivo avrà deliberato sulla loro costituzione. Le sedi secondarie potranno avere autonomia finanziaria e gestionale in conformità al regolamento di Esecuzione dello Statuto. L’Associazione non ha scopi di lucro e la sua durata è illimitata.

ARTICOLO 2
Gli scopi dell’Associazione sono i seguenti:
A) Fornire un servizio gratuito di volontariato quotidiano, senza alcun scopo di lucro alle famiglie, mediante ascolto telefonico, per segnalazioni di bambini, giovani, e donne che sono vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica, trascuratezza fisica o affettiva.
B) Cercare, nei limiti del possibile e in rispetto delle normative vigenti e future, di porre soluzione reale a quelle che sono le finalità a cui si fa riferimento.
C) Gestione di centri di pronto intervento ed accoglienza per donne e minori vittime di violenze ed in stato di disagio.
D) L’adesione a comitati o altre organizzazioni a valenza sociale che operino nell’ambito dei minori e delle donne vittime di violenze ed in stato di disagio.
E) Stipulare convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e soggetti privati per la gestione di servizi a valenza socio-assistenziali su tutto il territorio nazionale ed internazionale.
F) Promuovere corsi di aggiornamento professionale sul disagio minorile e sulla violenza su donne e minori per operatori sociali.
G) Promuovere parchi giochi ed altri eventi ludici e/o culturali rivolti a sensibilizzare la cultura della non violenza sui minori e sulle donne.
H) Possibilità di accedere a mutui ed a prestiti per il raggiungimento degli scopi sociali.

L’Associazione è nata su iniziativa del Sindacato di Polizia di Brescia; si amministra e decide le sue azioni nella più assoluta indipendenza dal Sindacato stesso, dalla pubblica amministrazione, dal Governo, dai partiti politici, dalle sette filosofiche, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione esterna all’Associazione.
Ai fini del perseguimento degli scopi principali, l’Associazione avrà come scopi e finalità particolari:
– la regolamentazione delle condizioni generali attinenti l’attività di cui sopra;
– i contatti e i rapporti per lo sviluppo del proprio servizio con le Autorità e con le altre associazioni di uguali scopi italiane o straniere;
– salvaguardare lo sviluppo armonioso della personalità dei bambini, evitando loro abusi, anche involontari di natura sia fisica che mentale e tutelarne le potenzialità naturali di crescita;
L’Associazione risponde delle proprie obbligazioni nei limiti del proprio patrimonio.
L’Associazione sarà contraddistinta dal marchio depositato termini di legge.

ARTICOLO 3
L’Associazione, poiché raggruppa i propri aderenti a prescindere dalle loro opinioni politiche, non tollera, pena la esclusione dell’associato, che all’interno della stessa qualcuno di essi possa essere discriminato per la manifestazione delle idee che professa al di fuori della sua attività.

ARTICOLO 4
Fanno parte dell’Associazione
1)Soci fondatori
2)Soci onorari
3)Soci sostenitori
4)Soci aderenti.

ARTICOLO 5
Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche che possiedono i requisiti che seguono:
A) siano persone od enti operanti od interessati agli scopi dell’associazione;
B) condividano i fini dell’associazione e ne accettino il presente statuto.
Possono essere ammesse in qualità di soci le persone giuridiche e i soci collettivi, purché le stesse siano rappresentate da un’unica persona e sia comunque conservata il carattere determinante e prevalente dell’associazione quale organizzazione di volontariato fondata sulle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

ARTICOLO 6
Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione oppure coloro che successivamente si sono impegnati formalmente, a sostenere gli oneri dell’Associazione.

ARTICOLO 7
Sono soci onorari quelli nominati dall’assemblea e sono scelti tra le persone fisiche e giuridiche che abbiano riconosciuto meriti nell’iniziativa come promotrici, collaboratori o abbiano acquisito benemerenze in campo culturale o nella vita pubblica od abbiano particolarmente potenziato e incrementato la vita dell’Associazione sostenendone l’attività e la valorizzazione.

ARTICOLO 8
Sono soci, sostenitori quelli che testimonino la loro solidarietà mediante una contribuzione a titolo di liberalità, non inferiore a Euro 1.000,00 (mille/00).

ARTICOLO 9
Sono soci aderenti gli operatori e/o collaboratori con un minimo di due presenze o sei ore settimanali ed operino in perfetta buona fede per gli scopi dell’Associazione ai sensi dei termini di legge in vigore e future e del presente statuto e che testimonino la loro solidarietà mediante una contribuzione a titolo di liberalità, non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta/00) annui.

ARTICOLO 10
Tutte le prestazioni fornite dai componenti dell’Associazione sono gratuite.

ARTICOLO 11
Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con l’Associazione, è stabilito presso la sede sociale.

ARTICOLO 12
La qualifica di socio si perde per morte, recesso o dimissioni da presentarsi per iscritto al Presidente dell’Associazione o per esclusione.
La delibera per la esclusione spetta al Consiglio Direttivo Nazionale.

ARTICOLO 13
I soci che si iscrivono possono non essere accettati qualora dichiarino, sotto la loro responsabilità, che abbiano precedenti penali di una certa rilevanza o procedimenti penali in corso.

ARTICOLO 14
Gli organi dell’Associazione sono:
1) l’assemblea
2) il consiglio direttivo
3) il Presidente

ARTICOLO 15
L’Associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano.
Dell’assemblea fanno parte:
A) i soci fondatori
B) i soci onorari
C) i soci sostenitori
D) i soci aderenti

ARTICOLO 16
L’assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro il mese di maggio, per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio in corso.
L’assemblea e il consiglio sono convocati dal Presidente con l’invio dell’Ordine del Giorno con indicati gli argomenti da discutere e la data della prima e della seconda convocazione l’assemblea viene convocata e delibera secondo quanto previsto dall’art. 20 e 21 del Codice Civile.

ARTICOLO 17
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente.

ARTICOLO 18
L’assemblea vota normalmente per alzata di mano, e secondo le modalità previste dagli articoli 20/21 del Codice Civile.
Ogni socio ha diritto ad un voto nell’assemblea.

ARTICOLO 19
Compiti dell’assemblea:
A) discutere e deliberare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione;
B) eleggere i membri del consiglio direttivo e il presidente dell’Associazione;
C) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
D) regolare i rapporti con i soci aderenti;
E) assegnare i compiti ai suoi membri;
F) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
G) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
H) deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
I) deliberare su ogni altro argomento straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 6 (sei) membri, essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei membri in carica, il proprio Presidente e, occorrendo, un vice presidente e un segretario che dureranno in carica un triennio con la possibilità di essere riconfermati.
Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di su assenza o impedimento.
Le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono due componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso esposto nell’albo dell’Associazione almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza dell maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

ARTICOLO 22
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
A) nominare un consigliere con funzioni di economo, il quale provvede alle esazioni e alla tenuta dei libri nonché alla conservazione del patrimonio sociale;
B) nominare un Vice Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo con il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento,
C) deliberare su questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità, e, secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso, sia amministrative che tecniche, propagandistiche e di organizzazione;
D) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;
E) autorizzare il Presidente per gli atti di straordinaria amministrazione;
F) dare parere su ogni altro progetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 23
Il Presidente dirige l’Associazione, la amministra con più ampi poteri per la gestione ordinaria e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Per quanto attiene agi atti di straordinaria amministrazione egli ne deve richiedere preventiva autorizzazione al Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può nominare un procuratore sia ad negotia che alle liti.

ARTICOLO 24
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
A) da qualunque importo che provenga all’Associazione per atti di liberalità o a titolo di contributo da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere e privati;
B) dalle somme incassate a titolo di liberalità attraverso quote associative;
C) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione per donazione, lasciti o successione;
D) dai proventi derivanti da convenzioni con istituzioni ed enti pubblici e privati per la gestione di servizi socio assistenziali.

ARTICOLO 25
Gli esercizi sociali decorrono dall’uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 26
La durata dell’Associazione è illimitata.
Lo scioglimento può essere deliberato da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto a voto.

ARTICOLO 27
In caso di scioglimento dell’Associazione, tutti i beni costituenti il patrimonio sociale, verranno destinati conformemente a quanto sarà stabilito dall’assemblea a fini di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico e secondo quanto previsto dall’art. 5 – comma 4 -Legge 266 91.

ARTICOLO 29
Qualsiasi controversia che riguardi i rapporti tra l’Associazione e gli associati, sarà rimessa alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno ciascuno dalle parti contendenti e il terzo dai primi due membri soprannominati.
Essi giudicheranno secondo equità con dispensa da ogni formalità di procedura, ex bono et aequo, e inappellabilmente.

ARTICOLO 30
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare dell’art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460.
Firmato: GIANNETTI IVANA
Firmato: Francesco LESANDRELLI Notaio LS.

 

ASSOCIAZIONE TELEFONO AZZURRO ROSA ONLUS REGOLAMENTO DI ESECUZIONE STATUTO

Art. 1 ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione, per la realizzazione delle finalità prefissate nello Statuto e per procedere ad una estensione territoriale delle attività è organizzata come segue:
– sede nazionale in Brescia
– sedi operative territoriali
– coordinamenti regionali o interregionali

Art. 2 SEDI OPERATIVE TERRITORIALI
La sede Operativa Territoriale viene costituita, previa delibera a firma del Presidente Nazionale, da soci che, nella prima fase costituente, nominano al loro interno il Responsabile Territoriale ed il consiglio direttivo territoriale.

Art. 3 ORGANI DELLE SEDI OPERATIVE TERRITORIALI
Sono organi delle Sedi Operative Territoriali:
– Assemblea dei Soci
– Responsabile Territoriale
– Consiglio Direttivo Territoriale
La composizione la nomina e le competenze di tale organi periferici si uniformano alla disciplina prevista, per gli omologhi organismi nazionali, dall’art. 14 all’art 25 dallo Statuto.

Art. 4 ATTIVITÀ DELLE SEDI TERRITORIALI
Ogni Sede dovrà nominare un Responsabile per i rapporti con la Sede Nazionale con il compito di:
– Uniformare le procedure amministrative della Sede Territoriale con quella Nazionale;
– Responsabilizzare gli aderenti al rispetto degli standard di qualità per la gestione dei servizi sul territorio, così come richiesto dalle norme e dalla certificazione di qualità della Sede Nazionale;
– Relazionare almeno tre volte all’anno sulle attività intraprese o da intraprendere sul territorio;
– Concordare tutte le iniziative da intraprendere sul territorio che dovranno ricevere il visto di assenso da parte della Sede Nazionale;
– Tenere un rendiconto finanziario delle entrate e delle spese della Sede Territoriale;
– Trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto della gestione della Sede Territoriale;
– Le Sedi Territoriali qualora vogliano, dovranno inserire il resoconto delle attività e messaggi pubblicitari avvalendosi ESCLUSIVAMENTE dell’unico organo di stampa di proprietà della sede Nazionale denominato «Azzurro Rosa».

Art. 5 RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
Le Sedi territoriali possono iscriversi nei registri delle associazioni di volontariato, previsti presso Enti Locali, Comunali, Provinciali e regionali.

Art. 6 COORDINATORI REGIONALI O INTERREGIONALI
Il Coordinatore Regionale o interregionale viene nominato dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale.
E’ l’organo di collegamento tra le Sedi Operative Territoriali, in ambito regionale o interregionale e la Sede Nazionale. Svolge inoltre attività di impulso nei confronti delle Sedi Territoriali e promuove l’istituzione di nuove Sedi Territoriali, previo accordo con il Presidente Nazionale
Riferisce trimestralmente ai Presidente ed al Consiglio Direttivo Nazionale sulle attività di ogni Sede Territoriale con relazione controfirmata dal Responsabile Territoriale. Unitamente ai Referenti Territoriali svolge relazioni esterne.

L’incarico di Coordinatore non è incompatibile con altri incarichi statutari a livello nazionale e periferico.