CHI PUÒ AVERE IL GRATUITO PATROCINIO E COME

Possono ottenere il gratuito patrocinio:

  • i cittadini italiani,
  • gli stranieri, con regolare permesso di soggiorno e gli apolidi;
  • gli enti od associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Il reddito dell’interessato non deve superare € 11.528,41 di imponibile al netto degli oneri deducibili (tetto modificabile ogni due anni dal Ministro della giustizia).

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari – anche non consaguinei o affini, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia (anche more uxorio = convivenza; salvo nei casi di conflitti tra componenti della famiglia).

Si tiene conto solo del reddito dell’interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.

Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da irpef (esempio pensione invalidità, indennità accompagnamento, ecc.) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.

ULTIME MODIFICHE APPORTATE CON IL “DL FEMMINICIDIO” DEL 12/10/2013:
Le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili possono essere ammesse al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito, come le vittime di violenza sessuale.

Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato:

  • nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti

Come ottenere il Gratuito Patrocinio, per chi ne ha diritto.

Il Gratuito Patrocinio va richiesto dal cittadino se in possesso dei requisiti, mediante specifico modello di domanda da presentare insieme alla documentazione relativa al reddito, presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente, presso il Tribunale del Capoluogo di Provincia della città di residenza. Importante: I moduli per le domande sono disponibili anche presso le stesse Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

I cittadini possono scegliere come proprio legale, tra gli avvocati iscritti negli Elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti:

  • presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
  • presso tutti gli Uffici Giudiziari (Tribunale, sedi distaccate del Tribunale, uffici dei Giudici di Pace ) della provincia.