Due giovani sposini hanno celebrato un matrimonio concordatario (religioso), nella ridente Sicilia; dopo un anno dalla celebrazione del matrimonio, la moglie ha deciso di separarsi dal marito, ma nell’avviare le pratiche della separazione scopriva che il parroco non aveva mai provveduto a chiedere in Comune la trascrizione dello stesso.
Essendo il matrimonio concordatario riconosciuto civilisticamente solo attraverso la sua trascrizione, la medesima non risultava sposata per lo Stato ma solo per la Chiesa, e non ha potuto avviare le pratiche della separazione per chiedere il mantenimento.
Richiesto al marito di provvedere congiuntamente alla trascrizione tardiva dell’atto di matrimonio, onde poi procedere alla separazione giudiziale, il consorte ha negato il proprio consenso.
Non rassegnatasi, ha convenuto in giudizio il marito per chiedere il risarcimento dei danni patiti, ma tale soluzione non le ha fornito gli effetti sperati.
I giudici hanno infatti deciso che sul marito non gravava alcun obbligo giuridico, semmai soltanto morale, di prestare il proprio consenso alla trascrizione tardiva, stante l’autonomia e la differenza ontologica tra i due momenti cui è ispirata la normativa concordataria:
- il primo, costituito dall’espressione della volontà dei coniugi di contrarre matrimonio;
- il secondo, dalla scelta di attribuire rilevanza civile al matrimonio religioso.
Trascorso un certo lasso temporale dalla celebrazione, non era consentito presumere detta volontà; doveva pertanto ritenersi legittimo il sopravvenuto ripensamento del coniuge, in aderenza al diritto fondamentale di autodeterminarsi in condizioni di piena libertà nel compimento di un atto personalissimo, qual è la scelta di far scaturire effetti civili dal matrimonio religioso.
La previgente disciplina concordataria prevedeva che, qualora la trascrizione fosse stata omessa, potesse essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi avesse interesse. Tale disciplina è stata modificata con la legge 121/1985, stabilendo che la trascrizione possa essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, ma con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro.
La trascrizione tardiva è quindi subordinata al consenso di entrambi i coniugi, a differenza della disciplina precedente.
Anche la domanda fondata sull’art. 81 c.c. (promessa di matrimonio) è stata rigettata, poiché il matrimonio concordatario non è una semplice promessa, ma un atto che:
- conclude un matrimonio religioso;
- può produrre effetti civili solo se trascritto entro cinque giorni.
Se ciò non avviene, la trascrizione tardiva è possibile ma richiede l’accordo di entrambi i coniugi, non più presunto.
State attenti, perché il matrimonio cattolico non solo varrà davanti a Dio finché morte non vi separi, ma anche davanti agli uomini finché il parroco non ne chieda la trascrizione.
dalla RUBRICA DELL’AVVOCATO
